Condizioni Generali di Servizio — PUBBLIQA
Versione 0.4 — bozza — 9 giugno 2026 — DA VALIDARE DA LEGALE ABILITATO
Documento redatto come bozza norm-grounded. Deve essere rivisto e validato da un avvocato italiano abilitato prima della pubblicazione o di qualunque utilizzo. Le citazioni normative servono a consentire la verifica rapida da parte del legale. Un cambiamento sostanziale di questo documento fa ripartire l'accettazione da parte dei Clienti (cfr. art. 18).
Novità v0.4: Foro di Sassari impostato come foro esclusivo (art. 16.2), risolto il relativo
[DA CONFERMARE]. Allineamento all'architettura interamente UE su OVHcloud: art. 4.2.2 non richiama più i «trasferimenti verso Paesi terzi» (non vi sono) e riferisce le elaborazioni AI al sub-responsabile unico nell'UE. Invariati i valori commerciali della v0.3, il blocco vessatorie e la doppia accettazione. Changelog in calce; valori tracciati indocs/legal/decisioni-commerciali.md.
Blocco identificativo del Fornitore
Il servizio PUBBLIQA™ è erogato da:
A.Z. Impianti S.r.l. Sede legale: Via Civitavecchia 38/A, 07100 Sassari (SS) P.IVA / C.F.: 02994000905 — REA: SS-221336 (CCIAA di Sassari) Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. PEC: azsrlimpianti@pec.it Contatto commerciale e assistenza: info@pubbliqa.it
Di seguito il "Fornitore". PUBBLIQA è un marchio depositato (domanda UIBM n. 302026000081766 del 05/05/2026, classi 9/35/42) — marchio non ancora registrato, identificato con il simbolo "™".
Nota di redazione: il nome del Fornitore (titolare/contraente) compare per obbligo di legge in questo blocco identificativo e negli analoghi blocchi delle informative; non deve comparire su superfici di marketing o nelle intestazioni di pagina (cfr.
docs/marketing/positioning.md).
1. Definizioni
Nel presente documento e in tutti i documenti che vi si richiamano, i termini seguenti hanno il significato qui indicato (le definizioni sono comuni e coerenti tra tutti i documenti legali di PUBBLIQA):
- Piattaforma / Servizio: il software-as-a-service PUBBLIQA e i relativi moduli, accessibili via web (sito
pubbliqa.it, applicazioneapp.pubbliqa.it) oppure installati presso l'infrastruttura del Cliente, che assistono l'impresa nell'intero ciclo della gara pubblica: ricerca dei bandi (da portali di e-procurement e da ANAC), analisi dei requisiti, gestione del profilo e dei documenti aziendali, auto-compilazione documentale, predisposizione dell'offerta tecnica, avvalimento, raggruppamenti temporanei di imprese (RTI/ATI) e firma. - Fornitore: A.Z. Impianti S.r.l., come sopra identificata.
- Cliente: la persona giuridica, l'impresa individuale o il professionista, dotati di partita IVA, che sottoscrivono il Servizio nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Il Servizio è rivolto esclusivamente a soggetti professionali (B2B) e non a consumatori ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005).
- Utente: la persona fisica autorizzata dal Cliente ad accedere e operare sulla Piattaforma con proprie credenziali.
- Modulo d'Ordine: il documento (offerta economica/ordine sottoscritto, o equivalente accettato) che individua il piano prescelto e definisce gli elementi economici e operativi del rapporto — in particolare corrispettivo (canone), durata, condizioni di rinnovo, modalità di erogazione (Cloud Gestito o On-Premise), numero di Utenti, livelli di servizio (SLA) applicabili ed eventuali condizioni particolari. Il Modulo d'Ordine forma parte integrante del Contratto e, in caso di contrasto su tali elementi, prevale sulle presenti Condizioni Generali.
- Contratto: l'insieme costituito dalle presenti Condizioni Generali, dal Modulo d'Ordine e dai documenti richiamati all'art. 2.
- Contenuti del Cliente: i dati, i documenti, i file e le informazioni (inclusi eventuali dati personali) che il Cliente o i suoi Utenti caricano, inseriscono o generano tramite la Piattaforma.
- Funzioni AI: le funzionalità della Piattaforma basate su sistemi di intelligenza artificiale, descritte nell'Informativa AI richiamata all'art. 2.
- Cloud Gestito: la modalità di erogazione in cui la Piattaforma è ospitata e gestita dal Fornitore in architettura multi-tenant (con separazione logica dei dati per Cliente).
- On-Premise: la modalità di erogazione in cui il software è installato ed eseguito sull'infrastruttura del Cliente, sotto il controllo di quest'ultimo.
2. Oggetto del Contratto e documenti che ne fanno parte
2.1. Il Fornitore concede al Cliente l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma alle condizioni del presente Contratto, secondo la modalità di erogazione indicata nel Modulo d'Ordine (Cloud Gestito oppure On-Premise).
2.2. Formano parte integrante e sostanziale del Contratto, e si intendono accettati dal Cliente, i seguenti documenti, richiamati per relationem:
- il Modulo d'Ordine;
- la Policy di Uso Accettabile (AUP) (cfr.
acceptable-use-policy.md); - l'Accordo sui Livelli di Servizio (SLA) (cfr.
sla.md), applicabile alla modalità Cloud Gestito; i target sono definiti nel Modulo d'Ordine; - l'Accordo sul Trattamento dei Dati (DPA, art. 28 GDPR) (cfr.
dpa.md), applicabile alla modalità Cloud Gestito, con annesso Elenco sub-responsabili (cfr.sub-responsabili.md); - l'Informativa AI (cfr.
informativa-ai.md); - l'Informativa Privacy (cfr.
informativa-privacy.md) e la Cookie Policy (cfr.cookie-policy.md).
2.3. In caso di contrasto tra i documenti, l'ordine di prevalenza è: (1) Modulo d'Ordine (per gli elementi economici e operativi), (2) presenti Condizioni Generali, (3) gli altri documenti richiamati, salvo che una norma imperativa disponga diversamente.
3. Natura B2B del rapporto — non applicabilità del Codice del Consumo
3.1. Il Servizio è rivolto esclusivamente a soggetti che agiscono nell'ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Di conseguenza non si applicano le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) riservate ai consumatori, ivi compreso il diritto di recesso di 14 giorni previsto per i contratti a distanza con i consumatori.
3.2. Il rapporto è regolato dal Codice Civile, in particolare dagli artt. 1341 e 1342 c.c. in materia di condizioni generali di contratto (cfr. art. 17 e blocco clausole vessatorie).
4. Licenza d'uso e modalità di erogazione
4.1. Disposizioni comuni a entrambe le modalità
4.1.1. Il Fornitore concede al Cliente una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e non sublicenziabile, limitata alla durata del Contratto e all'ambito definito nel Modulo d'Ordine (numero di Utenti, eventuali limiti d'uso), per utilizzare la Piattaforma ai fini propri dell'attività del Cliente.
4.1.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla Piattaforma, sul software, sulla documentazione e sul marchio PUBBLIQA™ restano in capo al Fornitore (o ai rispettivi titolari); nulla nel Contratto trasferisce al Cliente la titolarità di tali diritti (cfr. art. 12).
4.1.3. Salvo quanto consentito da norme inderogabili, è vietato al Cliente: cedere o concedere a terzi l'uso della Piattaforma; effettuare reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio del software, se non nei limiti dell'art. 64-quater L. 633/1941; rimuovere o alterare avvisi di titolarità o marchi.
4.2. Modalità Cloud Gestito
4.2.1. Nella modalità Cloud Gestito, la Piattaforma è ospitata su infrastruttura gestita dal Fornitore in architettura multi-tenant con separazione logica dei dati di ciascun Cliente.
4.2.2. Limitatamente ai dati personali contenuti nei Contenuti del Cliente, il Fornitore agisce quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); il relativo rapporto è disciplinato dal DPA richiamato all'art. 2, che include l'autorizzazione all'impiego di sub-responsabili. Tutti i trattamenti e i sub-responsabili sono localizzati nell'Unione Europea: non vi sono trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi. Le funzioni di analisi e generazione comportano l'elaborazione del testo tramite i servizi di intelligenza artificiale del sub-responsabile, eseguiti su infrastruttura nell'UE, secondo quanto descritto nell'Informativa AI e nell'elenco dei sub-responsabili.
4.2.3. Livelli di servizio (SLA) e crediti di servizio. Nella modalità Cloud Gestito il Fornitore persegue una disponibilità del Servizio (uptime) pari al 99,5% su base mensile, calcolata escludendo: (i) le finestre di manutenzione programmata, preavvisate con congruo anticipo; (ii) i periodi di indisponibilità dovuti a forza maggiore (art. 15); (iii) le cause imputabili al Cliente, ai suoi Utenti o a terzi non soggetti al controllo del Fornitore (es. connettività del Cliente, malfunzionamenti di servizi di terzi).
4.2.4. Crediti di servizio come rimedio (clausola vessatoria — cfr. art. 17, n. 6). In caso di disponibilità mensile inferiore al 99,5%, il Cliente ha diritto, quale unico rimedio per la mancata disponibilità e nei limiti di legge, a un credito di servizio pari al 5% del canone mensile-equivalente (il canone annuo di cui all'art. 6.1 diviso dodici) per ogni punto percentuale (o frazione) di disponibilità al di sotto del 99,5%, fino a un importo massimo del 50% del canone del mese interessato. Il credito è riconosciuto a fronte di richiesta scritta del Cliente da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese cui la mancata disponibilità si riferisce, ed è imputato a compensazione del canone successivo. Livelli di servizio rafforzati per piani enterprise o per la modalità On-Premise sono rinviati al Modulo d'Ordine. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 1229 c.c., la limitazione del rimedio al solo credito di servizio non opera nei casi di dolo o colpa grave del Fornitore né negli altri casi in cui la legge non consente di limitare la responsabilità (cfr. art. 14.3).
4.3. Modalità On-Premise
4.3.1. Nella modalità On-Premise, il software è installato ed eseguito sull'infrastruttura del Cliente; i Contenuti del Cliente non transitano né risiedono presso il Fornitore nel normale funzionamento ("i dati non lasciano i tuoi server").
4.3.2. In questa modalità il Fornitore agisce essenzialmente quale licenziante del software. Il Cliente resta titolare e/o responsabile del trattamento dei dati gestiti tramite la propria istanza ed è responsabile della propria infrastruttura, della sua sicurezza, degli aggiornamenti applicati, dei backup e della continuità operativa, salvo diverso accordo nel Modulo d'Ordine (es. servizi di manutenzione/supporto).
4.3.3. Supporto e manutenzione On-Premise. Salvo diversa previsione del Modulo d'Ordine, in modalità On-Premise sono inclusi nel canone: (i) il supporto via ticket/e-mail nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (ora CET/CEST), esclusi i festivi; (ii) gli aggiornamenti del software resi disponibili dal Fornitore. Non sono inclusi nel canone, e sono oggetto di separata pattuizione nel Modulo d'Ordine, gli interventi on-site, i livelli di servizio dedicati (SLA rafforzati), l'installazione e gli altri servizi professionali. Ove le attività di supporto, manutenzione o aggiornamento comportino accesso del Fornitore a dati personali trattati dal Cliente, le Parti stipulano un apposito atto ai sensi dell'art. 28 GDPR.
5. Account, credenziali e uso accettabile
5.1. Il Cliente è responsabile della creazione e gestione degli account dei propri Utenti, della riservatezza delle credenziali e di ogni attività svolta tramite i propri account. L'autenticazione è gestita tramite il sistema di identità della Piattaforma.
5.2. Il Cliente e gli Utenti si impegnano a utilizzare la Piattaforma in conformità alla legge, al Contratto e alla Policy di Uso Accettabile (AUP), e a non caricare contenuti illeciti o lesivi di diritti di terzi.
6. Corrispettivo, durata e rinnovo
6.1. Corrispettivo (canone). Il canone per l'utilizzo del Servizio è pari a € 2.000,00 (duemila/00) all'anno, oltre IVA di legge, salvo diversa misura indicata nel Modulo d'Ordine (che prevale ai sensi dell'art. 2.3). Le presenti Condizioni Generali non incorporano un listino prezzi pubblico: il canone qui indicato è il riferimento standard, mentre l'offerta concreta — comprese eventuali condizioni particolari per piani enterprise o per la modalità On-Premise — è personalizzata e definita in fase commerciale tramite il Modulo d'Ordine.
6.2. Periodicità e termini di pagamento. Salvo diversa previsione del Modulo d'Ordine, il canone è dovuto in via annuale anticipata. Il Fornitore emette fattura all'attivazione del Servizio e, successivamente, a ogni rinnovo. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Eventuali piani di rateizzazione possono essere concordati esclusivamente nel Modulo d'Ordine (in particolare per i piani enterprise). Sugli importi non pagati alla scadenza decorrono gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
6.3. Durata iniziale. Salvo diversa previsione del Modulo d'Ordine, il Contratto ha una durata iniziale di 12 (dodici) mesi decorrenti dall'attivazione del Servizio.
6.4. Rinnovo tacito e disdetta. Salvo diversa previsione del Modulo d'Ordine, alla scadenza il Contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi ciascuno (clausola vessatoria — cfr. art. 17, n. 3). Ciascuna Parte può impedire il rinnovo comunicando disdetta all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza in corso, a mezzo PEC o e-mail ai recapiti indicati dalle Parti. In difetto di disdetta tempestiva, il Contratto si intende rinnovato per il periodo successivo e il relativo canone è dovuto secondo l'art. 6.2.
6.5. In caso di mancato pagamento alle scadenze convenute, il Fornitore può sospendere il Servizio ai sensi dell'art. 9, fermo restando il diritto al pagamento di quanto dovuto.
6.6. Riepilogo dei valori standard (Modulo d'Ordine)
A fini di chiarezza, si riepilogano qui i valori standard del rapporto. Il Modulo d'Ordine prevale su questi valori per gli elementi economici e operativi (art. 2.3); in assenza di diversa indicazione nel Modulo d'Ordine, valgono i seguenti.
| Elemento | Valore standard | Riferimento |
|---|---|---|
| Canone | € 2.000,00/anno + IVA | art. 6.1 |
| Periodicità di pagamento | Annuale anticipata; fattura all'attivazione e a ogni rinnovo | art. 6.2 |
| Termine di pagamento | 30 giorni data fattura (rateizzazione enterprise nel Modulo d'Ordine) | art. 6.2 |
| Durata iniziale | 12 mesi | art. 6.3 |
| Rinnovo | Tacito, per periodi di 12 mesi | art. 6.4 |
| Disdetta | Preavviso ≥ 30 giorni prima della scadenza, via PEC/e-mail | art. 6.4 |
| SLA disponibilità (Cloud Gestito) | 99,5% su base mensile (escl. manutenzione programmata e forza maggiore) | art. 4.2.3 |
| Crediti di servizio (Cloud Gestito) | 5% del canone mensile-equivalente per punto sotto il 99,5%, max 50% del canone del mese; richiesta entro 30 gg; unico rimedio (salvi dolo/colpa grave) | art. 4.2.4 |
| Massimale di responsabilità | Corrispettivi dei 12 mesi precedenti l'evento (salvi i casi non limitabili per legge) | art. 14 |
| Supporto On-Premise | Ticket/e-mail lun-ven 9-18 CET, aggiornamenti inclusi (on-site/SLA dedicati nel Modulo d'Ordine) | art. 4.3.3 |
7. Obblighi del Fornitore
7.1. Il Fornitore eroga il Servizio con la diligenza professionale richiesta, secondo le caratteristiche descritte nella documentazione e, per la modalità Cloud Gestito, secondo i livelli di servizio convenuti.
7.2. Il Fornitore adotta misure tecniche e organizzative adeguate a tutela della sicurezza del Servizio e dei dati trattati in modalità Cloud Gestito, secondo l'art. 32 GDPR e quanto specificato nel DPA.
7.3. Gli output delle Funzioni AI sono bozze di lavoro soggette a verifica umana obbligatoria da parte del Cliente prima di qualsiasi utilizzo esterno: il Fornitore non garantisce l'esattezza, la completezza o l'idoneità di tali output a uno scopo specifico, secondo quanto dettagliato nell'Informativa AI (cfr. art. 11 e informativa-ai.md).
8. Obblighi e responsabilità del Cliente
8.1. Il Cliente garantisce di avere titolo a caricare e trattare i Contenuti del Cliente e che il loro utilizzo tramite la Piattaforma non viola diritti di terzi né norme di legge, ivi comprese quelle in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale.
8.2. Il Cliente è l'unico responsabile della verifica e validazione dei documenti e degli output generati dalla Piattaforma prima del loro deposito, invio o utilizzo in procedure di gara o verso terzi. Il Cliente riconosce che la responsabilità della partecipazione alle gare, della correttezza e completezza della documentazione presentata e del rispetto dei termini di gara resta integralmente in capo a sé.
8.3. Ove il Cliente sia un professionista soggetto agli obblighi dell'art. 13 della Legge 23 settembre 2025 n. 132, è tenuto a informare il proprio cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale nella propria prestazione; la Piattaforma mette a disposizione strumenti che agevolano tale informativa (cfr. informativa-ai.md), restando l'obbligo in capo al professionista.
9. Sospensione del Servizio
9.1. Il Fornitore può sospendere, in tutto o in parte, l'accesso al Servizio (clausola vessatoria — cfr. art. 17, n. 2) nei seguenti casi: (a) mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute, decorso un congruo termine dalla diffida; (b) violazione grave del Contratto o della AUP; (c) uso della Piattaforma che comprometta la sicurezza, l'integrità o la disponibilità del Servizio o dei dati di altri Clienti; (d) ordine dell'autorità competente; (e) necessità tecniche o di sicurezza non altrimenti gestibili, per il tempo strettamente necessario.
9.2. Ove possibile e compatibile con l'esigenza tutelata, il Fornitore comunica preventivamente la sospensione e ne limita durata e portata al minimo necessario.
10. Durata, recesso e risoluzione
10.1. La durata e le condizioni di recesso ordinario sono quelle del Modulo d'Ordine. Non spetta al Cliente, in quanto soggetto professionale, il diritto di recesso del consumatore (cfr. art. 3).
10.2. Ciascuna Parte può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), in caso di inadempimento grave dell'altra Parte agli obblighi essenziali di cui agli articoli 5, 6, 8, 11 e 12, non sanato entro 15 (quindici) giorni dalla diffida scritta. La presente clausola opera a favore di entrambe le Parti ed è ancorata all'inadempimento di obblighi essenziali; per tale ragione non è inserita nel blocco di specifica approvazione dell'art. 17 (cfr. la nota all'art. 17 sul rapporto tra clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ed elenco tassativo dell'art. 1341 c.2 c.c.). [DA CONFERMARE con il legale: eventuale inserimento dell'Art. 10.2 tra le clausole vessatorie da approvare specificamente]
10.3. Esportazione e cancellazione dei dati alla cessazione (Cloud Gestito). Alla cessazione del Contratto in modalità Cloud Gestito, il Fornitore mette a disposizione del Cliente, su richiesta da inoltrarsi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, la possibilità di esportare i Contenuti del Cliente in un formato strutturato e di uso comune. Decorso tale termine, e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, il Fornitore procede alla cancellazione dei Contenuti del Cliente dai sistemi attivi, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge (in particolare la conservazione decennale dei dati contabili e di fatturazione ai sensi dell'art. 2220 c.c. e della normativa tributaria). I backup contenenti i Contenuti del Cliente sono sovrascritti nel normale ciclo di rotazione dei backup. I tempi e le modalità sono coerenti con l'Informativa Privacy (§9) e con il DPA.
11. Funzioni AI
11.1. La Piattaforma impiega sistemi di intelligenza artificiale per alcune funzioni (analisi della gara, classificazione dei documenti, punteggio di affinità impresa↔gara, auto-compilazione, offerta tecnica, avvalimento, RTI). Tali funzioni, le relative cautele e i fornitori dei modelli impiegati sono descritti nell'Informativa AI (informativa-ai.md), che il Cliente dichiara di aver letto.
11.2. Gli output delle Funzioni AI costituiscono bozze e richiedono revisione e approvazione umana obbligatoria prima dell'invio o dell'utilizzo. Il Fornitore non addestra modelli di intelligenza artificiale sui Contenuti del Cliente, salvo diverso e specifico consenso del Cliente.
12. Proprietà intellettuale
12.1. La Piattaforma, il software, la documentazione, l'interfaccia, i contenuti del Fornitore e il marchio PUBBLIQA™ (domanda UIBM n. 302026000081766 del 05/05/2026, classi 9/35/42) sono di titolarità del Fornitore o dei rispettivi aventi diritto e sono protetti dalle norme in materia di diritto d'autore, marchi e proprietà industriale. Trattandosi di marchio depositato e non ancora registrato, è utilizzato il simbolo "™" e non "®".
12.2. I Contenuti del Cliente restano di titolarità del Cliente. Il Cliente concede al Fornitore una licenza limitata a trattarli nella sola misura necessaria a erogare il Servizio e a fornire le funzionalità richieste, nel rispetto dell'Informativa Privacy e del DPA.
13. Riservatezza
13.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni confidenziali dell'altra Parte di cui venga a conoscenza in esecuzione del Contratto, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per le finalità del Contratto, con la diligenza usata per le proprie informazioni riservate e comunque non inferiore alla diligenza professionale.
13.2. L'obbligo non si applica alle informazioni divenute di pubblico dominio senza colpa, già lecitamente note, o di cui sia obbligatoria la comunicazione per legge o ordine dell'autorità. L'obbligo di riservatezza permane per 5 (cinque) anni dopo la cessazione del Contratto. Per le informazioni che costituiscono segreti commerciali o know-how ai sensi del D.Lgs 63/2018 (attuativo della Direttiva (UE) 2016/943) e degli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2005), la tutela permane finché esse mantengono i requisiti di segretezza ivi previsti, anche oltre il predetto termine quinquennale.
14. Limitazione di responsabilità
14.1. Nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità complessiva del Fornitore verso il Cliente per qualsiasi titolo connesso al Contratto è limitata (clausola vessatoria — cfr. art. 17, n. 1) all'importo dei corrispettivi corrisposti dal Cliente nei 12 (dodici) mesi precedenti l'evento da cui deriva la responsabilità (corrispondente, di regola, a un'annualità di canone).
14.2. Il Fornitore non risponde dei danni indiretti, della perdita di profitto, di chance, di avviamento, della mancata aggiudicazione di gare, né dei danni derivanti dall'utilizzo non verificato degli output delle Funzioni AI (cfr. art. 11.2).
14.3. Le limitazioni di cui al presente articolo non operano nei casi in cui la legge non ne consente l'esclusione o la limitazione, in particolare in caso di dolo o colpa grave del Fornitore (art. 1229 c.c.) e nei casi di danno alla persona.
15. Forza maggiore
Nessuna delle Parti è responsabile per il mancato o ritardato adempimento dovuto a cause indipendenti dalla propria volontà e non ragionevolmente prevedibili o evitabili (forza maggiore), per la durata dell'evento.
16. Legge applicabile e foro competente
16.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
16.2. Per ogni controversia relativa al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Sassari (sede legale del Fornitore) (clausola vessatoria — cfr. art. 17, n. 4). Resta ferma l'eventuale competenza inderogabile prevista dalla legge.
17. Clausole vessatorie — specifica approvazione per iscritto (artt. 1341 c.2 e 1342 c.c.)
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., le seguenti clausole non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto dal Cliente. L'art. 1341, comma 2, c.c. dispone testualmente che «In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole, identificate per numero e titolo:
- Art. 14 (Limitazione di responsabilità) — limitazione ed esclusione della responsabilità del Fornitore e massimale di responsabilità (corrispettivi dei 12 mesi precedenti l'evento), fatti salvi i casi non limitabili per legge (art. 1229 c.c.).
- Art. 9 (Sospensione del Servizio) — facoltà del Fornitore di sospendere l'esecuzione del Servizio, riconducibile alla «facoltà di … sospenderne l'esecuzione» dell'art. 1341 c.2 c.c.
- Art. 6.4 (Rinnovo tacito) — tacita proroga/rinnovazione del Contratto per periodi di 12 mesi e onere di disdetta con preavviso di 30 giorni.
- Art. 16.2 (Foro competente esclusivo) — deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria con individuazione di foro esclusivo.
- Art. 19 (Modifiche unilaterali — ius variandi) — facoltà del Fornitore di modificare le presenti Condizioni Generali con le modalità ivi previste.
- Art. 4.2.4 (Crediti di servizio come unico rimedio) — limitazione del rimedio per la mancata disponibilità del Servizio al solo credito di servizio, con relativo massimale (50% del canone del mese), riconducibile alla «limitazione di responsabilità» dell'art. 1341 c.2 c.c. e fatti salvi i casi non limitabili per legge (art. 1229 c.c.).
Nota di redazione: l'elenco è mappato sull'elenco tassativo dell'art. 1341 c.2 c.c.
- La sospensione (Art. 9) è espressamente prevista dall'elenco tassativo («facoltà di … sospenderne l'esecuzione») ed è quindi mantenuta al n. 2.
- La clausola risolutiva espressa dell'Art. 10.2 (art. 1456 c.c.) è stata scorporata dal n. 2: la facoltà di risoluzione per inadempimento non è, di per sé, una delle ipotesi dell'elenco tassativo dell'art. 1341 c.2 (che cita il «recedere dal contratto», non la risoluzione). La giurisprudenza prevalente esclude che la clausola risolutiva espressa ricada nell'art. 1341 c.2 quando è bilaterale e ancorata all'inadempimento; per prudenza l'Art. 10.2 è formulato come bilaterale e potrà non figurare nel blocco di specifica approvazione.
[DA CONFERMARE con il legale: se l'Art. 10.2 debba comunque essere inserito tra le clausole da approvare specificamente, o trattato altrove]- La precedente voce relativa all'Art. 8.2 («decadenze») è stata rimossa: gli oneri di verifica/validazione a carico del Cliente non costituiscono una «decadenza» ai sensi dell'art. 1341 c.2 c.c. (l'Art. 8.2 non prevede la perdita di un diritto per mancato esercizio entro un termine). Andrà reinserita una voce «decadenze» solo se e quando l'Art. 8.2 (o altra clausola) introduca una vera e propria decadenza a carico del Cliente.
- La clausola n. 5 (ius variandi, Art. 19) non rientra nell'elenco tassativo dell'art. 1341 c.2 ma è inserita prudenzialmente per richiamare l'attenzione del Cliente; un'eventuale clausola compromissoria/arbitrale andrebbe aggiunta qui solo se effettivamente prevista. Da verificare con il legale se mantenere la n. 5 nel blocco di specifica approvazione o trattarla altrove.
18. Modalità di accettazione e prova — doppia accettazione online
18.1. L'accettazione del Contratto avviene online. In ambito B2B, in forza del principio di libertà delle forme e dell'art. 1341, comma 1, c.c. (conoscibilità con l'ordinaria diligenza), nonché dell'art. 25 del Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) — come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183: il par. 3 è stato soppresso, mentre restano vigenti i parr. 1 e 2, secondo cui a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova per il solo fatto della sua forma elettronica — la spunta consapevole di accettazione costituisce una firma elettronica valida e idonea a perfezionare il Contratto.
18.2. L'accettazione si articola in due spunte distinte e separate:
- (a) una spunta generale di accettazione delle presenti Condizioni Generali e dei documenti richiamati all'art. 2;
- (b) una spunta separata e autonoma di specifica approvazione delle clausole vessatorie elencate all'art. 17, le quali sono richiamate per numero e titolo accanto alla spunta. Tale seconda spunta è volta a integrare il requisito della «specifica approvazione per iscritto» dell'art. 1341, comma 2, c.c., secondo l'orientamento che ritiene idonea una manifestazione di volontà informatica separata e consapevole, distinta dall'accettazione generale del testo contrattuale. Si avverte tuttavia che la questione è giurisprudenzialmente dibattuta e non vi è certezza sull'esito: un orientamento rigoroso esclude che il semplice point-and-click possa equivalere alla sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.2 e reputa necessaria una firma elettronica della parte (Trib. Catanzaro, ord. 30 aprile 2012); la Cass. SS.UU. 13 febbraio 2020 n. 3561 ha richiamato la giurisprudenza UE (CGUE 21 maggio 2015, C-322/14, El Majdoub) che ritiene il point-and-click idoneo per la sola clausola di proroga della giurisdizione ai sensi del Reg. Bruxelles I-bis ove ne sia possibile la registrazione durevole, mentre un orientamento permissivo che la estenda a tutte le clausole vessatorie resta minoritario.
Meccanismo adottato (riduzione del rischio). Per allinearsi all'orientamento più solido, la specifica approvazione delle clausole vessatorie è realizzata mediante una firma elettronica avanzata dedicata sull'approvazione di tali clausole — fondata su registrazione dell'Utente, credenziali autenticate e un comando autonomo e distinto rispetto all'accettazione generale, con log durevole della manifestazione di volontà (cfr. art. 18.3) — così da rendere la sottoscrizione delle vessatorie univocamente riferibile al sottoscrittore. La firma elettronica qualificata/digitale in formato
.p7m(art. 18.4) resta l'opzione raccomandata per i piani enterprise. Tale scelta — mantenuta in via prudenziale — è da confermare in sede di validazione legale.
18.3. Prova durevole. A ogni accettazione il Fornitore conserva, in forma immutabile e versionata, la prova dell'accettazione: la versione esatta dei documenti mostrati, la data e l'ora, l'identità dell'Utente accettante, l'indirizzo IP e la registrazione delle due spunte separate. [DA CONFERMARE: implementazione del log immutabile/versionato — a carico dell'area tecnica (backend)]
18.4. Opzione firma qualificata per piani enterprise. Per i piani enterprise, in alternativa o in aggiunta alla doppia spunta, il Cliente può sottoscrivere l'approvazione delle clausole vessatorie con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAdES (.p7m): in tal caso, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs 82/2005 (CAD), il documento informatico sottoscritto con tali firme soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. (piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte). Quanto al formato, l'equivalenza e la pari validità delle firme in formato CAdES e PAdES è affermata da Cass. SS.UU. 27 aprile 2018 n. 10266 (pronuncia resa in tema di equivalenza dei formati di firma nel processo civile telematico). [DA VERIFICARE: estensione della verifica della firma alla catena di certificazione e allo stato di revoca secondo eIDAS, ove le firme debbano valere come piena prova — aspetto tecnico da coordinare con l'area backend]
18.5. La doppia spunta costituisce la modalità standard di accettazione; la firma .p7m è un'opzione e non un obbligo, salvo diversa pattuizione nel Modulo d'Ordine.
19. Modifiche delle Condizioni Generali
19.1. Il Fornitore può modificare le presenti Condizioni Generali per adeguarle a sopravvenute esigenze normative, tecniche o organizzative. Le modifiche sostanziali sono comunicate al Cliente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla loro data di efficacia e richiedono una nuova accettazione con le modalità dell'art. 18. In caso di modifica sostanziale a sé sfavorevole, il Cliente può recedere senza oneri comunicandolo entro la data di efficacia della modifica; in tal caso il Contratto cessa a tale data e il Fornitore restituisce l'eventuale quota di canone già pagata e non goduta. La prosecuzione nell'uso del Servizio dopo la data di efficacia, unitamente alla nuova accettazione di cui all'art. 18, vale come adesione alle modifiche.
20. Disposizioni finali
20.1. Eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non si estende alle altre.
20.2. La tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra in violazione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate.
20.3. Il Cliente non può cedere il Contratto senza il consenso scritto del Fornitore.
Avvertenza finale
Questa è una bozza (versione 0.4) predisposta come base di lavoro norm-grounded. Non costituisce parere o consulenza legale. Deve essere rivista e validata da un avvocato italiano abilitato prima della pubblicazione e dell'uso. Le citazioni normative (artt. 1341-1342, 1456, 1229, 2220, 2702 c.c.; D.Lgs 206/2005; D.Lgs 231/2002 sui ritardi di pagamento; D.Lgs 63/2018 e D.Lgs 30/2005 artt. 98-99 sui segreti commerciali; GDPR art. 28, 32; Reg. (UE) 910/2014 art. 25 come modificato dal Reg. (UE) 2024/1183; CAD art. 20 c.1-bis; L. 132/2025 art. 13) e giurisprudenziali (Trib. Catanzaro 30.04.2012 e Cass. SS.UU. 3561/2020 sulla specifica approvazione delle clausole vessatorie online; CGUE C-322/14 El Majdoub; Cass. SS.UU. 10266/2018 sulla sola equivalenza dei formati CAdES/PAdES) sono riportate per consentire la verifica rapida.
Changelog
- v0.4 (09.06.2026) — Foro di Sassari impostato come foro esclusivo (art. 16.2), risolto il
[DA CONFERMARE]sul foro prescelto; voce n. 4 del blocco vessatorie invariata nella sostanza. Allineamento all'architettura interamente UE su OVHcloud: art. 4.2.2 non richiama più la «disciplina degli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi» (sostituita dalla dichiarazione che tutti i trattamenti e i sub-responsabili sono nell'UE e che non vi sono trasferimenti extra-UE) e riferisce le elaborazioni AI al sub-responsabile su infrastruttura UE. Invariati i valori commerciali della v0.3, il blocco clausole vessatorie (art. 17) e la doppia accettazione con firma elettronica avanzata dedicata (art. 18). Aggiornata l'intestazione di versione. - v0.3 (22.05.2026) — Inseriti i valori commerciali decisi: canone € 2.000/anno + IVA (art. 6.1); pagamento annuale anticipato, fattura all'attivazione e a ogni rinnovo, 30 gg data fattura + rinvio a rateizzazione enterprise nel Modulo d'Ordine (art. 6.2, con richiamo al D.Lgs 231/2002 per gli interessi di mora); durata iniziale 12 mesi (art. 6.3); rinnovo tacito per periodi di 12 mesi con disdetta a 30 gg via PEC/e-mail (art. 6.4); SLA 99,5%/mese con esclusioni (art. 4.2.3) e crediti di servizio come unico rimedio (5% per punto, max 50% del canone del mese, richiesta entro 30 gg) con salvezza dolo/colpa grave ex art. 1229 c.c. (art. 4.2.4); massimale di responsabilità ai 12 mesi precedenti l'evento (art. 14.1); riservatezza 5 anni + segreti commerciali tutelati finché segreti (art. 13.2); export su richiesta entro 30 gg dalla cessazione e cancellazione entro 60 gg, salvi gli obblighi di legge (art. 2220 c.c.), backup sovrascritti a rotazione (art. 10.3); preavviso modifiche sostanziali 30 gg con recesso senza oneri entro l'efficacia (art. 19.1); supporto on-premise via ticket/e-mail lun-ven 9-18 CET, aggiornamenti inclusi, on-site/SLA dedicati nel Modulo d'Ordine (art. 4.3.3). Aggiunta al blocco vessatorie la nuova voce n. 6 (crediti di servizio come unico rimedio) e allineate le voci nn. 1 e 3. Confermato il meccanismo di accettazione con firma elettronica avanzata dedicata sulle vessatorie (art. 18.2),
.p7mopzione enterprise. Propagata l'e-mail di contattoinfo@pubbliqa.it(già presente nel blocco identificativo). Risolti i[DA CONFERMARE]relativi a corrispettivo/durata/rinnovo, SLA, massimale, riservatezza, export/cancellazione, preavviso modifiche, supporto on-premise e scelta del meccanismo di accettazione. - v0.2 (04.05.2026) — Versione iniziale norm-grounded con struttura completa, blocco clausole vessatorie e doppia accettazione.